Sfruttamento minorile by Christine Collins

L’art. 37 della Costituzione secondo cui è la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato: la norma che provvede a ciò è l’art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall’art. 5 del D.Lgs n. 345/1999 che chiarisce: “L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti”. Ad oggi la norma è quella suddetta e impone il vincolo a 15 anni di età minima per intraprende un’attività salariata; ma la Legge Finanziaria del 2007 ha specificato ulteriormente che per entrare nel mondo del lavoro si devono avere alle spalle almeno 10 anni di scuola. Ciò vuol dire che se si inizia la prima elementare a 6 anni, come accade nella maggior parte dei casi, si può cominciare a lavorare a 16 anni.
Eccezione a favore dello star system. Chi non è ancora quindicenne può lavorare ma soltanto in un settore: quello della cultura, dell’arte, dello sport e della pubblicità. Insomma a 14 anni puoi diventare campione del mondo di nuoto; fare l’attore; sculettare nelle sfilate di moda, ma non aiutare nella pizzeria del papà.

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